Il Codice Deontologico, previsto dall'art. 1 dello Statuto, ha lo scopo di precisare l'etica professionale e le norme a cui il Counselor e l'Operatore Olistico deve attenersi nell'esercizio della propria professione.
Oltre ad essere uno strumento di tutela e di trasparenza dell’Associazione Professionale S.I.C.O.Ol., rappresenta al tempo stesso un insieme di indicatori di autoregolamentazione, di identificazione e di appartenenza, per ciascun socio.

Art.1 – Accettazione

  1. Il Counselor e l'Operatore Olistico, in qualità di socio iscritto nel registro professionale della S.I.C.O.Ol., si impegna ad accettare e a rispettare lo Statuto dell’Associazione, il Regolamento Interno, la Carta Etica, nonché le norme riportate nel presente Codice Deontologico, ritenendosi dette norme essenziali per la realizzazione e la tutela dei valori in questi contenuti.
    Le norme deontologiche si applicano a tutti i Counselor e Operatori Olistici nella loro attività, nei loro rapporti reciproci e nei confronti dei terzi.
  2. nell’esercizio dell’attività professionale il Counselor e l’Operatore Olistico è tenuto al rispetto delle Leggi vigenti nello Stato in cui opera.
  3. La responsabilità deontologica è personale, e discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione sarà il comportamento complessivo dell’incolpato.
  4. il counselor e l’operatore olistico deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. Deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza e diligenza, non dovendo porre in essere comportamenti in mala fede o colpa grave.
Sarà sottoposto a procedimento disciplinare il professionista cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato le norme contenute nello Statuto, nel Regolamento Interno e nella Carta Etica, o che comunque si rifletta sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della categoria professionale.

Art. 2 – Principi etici

  1. Il Counselor e l'Operatore Olistico fonda la propria professione sui principi etici dell’accoglienza e del rispetto, dell’autenticità e della congruenza, della gentilezza e dell’ascolto, della dignità e responsabilità, della competenza e della saggezza.
  2. Il Counselor e l'Operatore Olistico è professionalmente libero di non collaborare verso obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche, impegnandosi tuttavia a salvaguardare le esigenze del cliente e indirizzandolo verso chi possa aiutarlo.

Art. 3 - Competenza e professionalità

  1. Il Counselor e l'Operatore Olistico è tenuto ad operare nel proprio ambito di competenza professionale, riconoscendo il proprio limite professionale, fornendo al cliente tutte le informazioni riguardo al proprio operato. Non dovrà generare aspettative infondate.
  2. Il Counselor e l'Operatore Olistico operano nel rispetto delle competenze e delle specificità delle altre discipline e professioni.

Art.4 – Norme per l'attività

  • a. Il Counselor Olistico e l’Operatore Olistico esercitano liberamente la propria professione per promuovere, mantenere e migliorare la vita ed il benessere dei propri clienti, senza distinzioni di sesso, razza, religione o convinzioni politiche, con competenza, buon senso, responsabilità e prudenza.
  • b. Il Counselor Olistico e l’Operatore Olistico non prescrivono farmaci né intervengono sulle prescrizioni mediche. Non utilizzano neanche per uso esterno farmaci che abbiano bisogno di prescrizione medica.
  • c. Il Counselor Olistico e l'Operatore Olistico si asterranno sempre dal formulare diagnosi mediche e psicologiche o utilizzare termini ambigui che possano suonare al cliente come tali; inoltre non consiglieranno mai al proprio cliente di astenersi dalla terapia o dai controlli prescritti dal medico curante, dallo psicologo, dallo psicoterapeuta o dallo psichiatra. Si asterranno anche dal giudicare o criticare percorsi e comportamenti di questi professionisti sanitari o dal criticare la metodologia operativa della Medicina accademica o dal sottolineare la possibile tossicità di farmaci.
  • 2d. Il Counselor Olistico e l’Operatore Olistico mantengono sempre il massimo livello d'igiene personale, del luogo e degli strumenti di lavoro.

Art.5 - Aggiornamento continuo

Il Counselor e l'Operatore Olistico sono tenuti a curare costantemente la propria formazione attraverso un aggiornamento permanente ed il ricorso alla supervisione, volti alla conservazione ed all’accrescimento delle conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali opera.

Art 6 - Rapporti con il cliente

  1. Il Counselor e l'Operatore Olistico comunica con il cliente proponendosi come facilitatore nella risoluzione di problemi relazionali intra ed interpersonali, intra ed interorganizzativi.
  2. Il Counselor Olistico è una figura professionale capace di sostenere in modo appropriato una relazione d'aiuto con un interlocutore che esplicita temi personali.
  3. Il Counselor Olistico e l’Operatore Olistico agiscono sempre nel pieno rispetto della sensibilità e del pudore del cliente.
  4. La prestazione professionale deve essere definita con chiarezza, pertanto occorrerà fornire le informazioni necessarie sulle caratteristiche della pratica che si andrà a svolgere affinché il cliente sia libero e consapevole di scegliere. Si dovrà informare, altresì, degli obbiettivi che si vogliono raggiungere, della durata e dei costi presumibili.

Art. 7 – Presa in carico

  • a. Il Counselor e l'Operatore Olistico ha il compito di accogliere il cliente con approccio olistico, ed ha l’obbligo, se valuta la situazione non di sua competenza, di indirizzare il cliente verso gli specifici specialisti o di fornire il recapito di colleghi professionisti, pertanto ha l'obbligo di riconoscere i propri limiti di intervento professionale.
  • c. Il Counselor Olistico e l’Operatore Olistico non si avvarranno mai di tecniche potenzialmente pericolose o inadatte alla costituzione, età e condizione fisica della persona, con particolare riguardo allo stato di gravidanza, ai problemi della terza età e ai bambini, diversamente ricercheranno la collaborazione di un medico o di altri professionisti.
  • 3c. Costituisce illecito deontologico il rifiuto o l’interruzione del rapporto che non siano accompagnati dalle necessarie cautele per evitare disagi al cliente.
  • d. Le prestazioni professionali nei confronti di minori sono subordinate al consenso informato, rilasciato da chi esercita la patria podestà o da chi ne fa le veci. Il professionista è tenuto ad informarsi di situazioni di disagio o contenzioso familiare.

Art. 8 - Interruzione del rapporto professionale

  1. Il Counselor e l'Operatore Olistico valutano se interrompere il rapporto quando lo stesso non porta alcun vantaggio al cliente o se viene meno il rapporto di fiducia. In tal caso se è possibile fornisce tutte le informazioni necessarie per proseguire con altri colleghi od altri professionisti.
  2. E’ eticamente e deontologicamente vietato prolungare l’intervento di consulenza e di counseling qualora si sia dimostrato inefficace.

Art. 9 – Segretezza e riservatezza professionale

  1. Il Counselor e l'Operatore Olistico sono tenuti al segreto professionale, sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza e a causa della sua pratica professionale, salvo per i casi previsti dalla Legge.
  2. Il professionista è al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti di ex-clienti.
  3. Il Counselor e l'Operatore Olistico sono tenuti ad informare ed a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell’attività professionale.
  4. I Counselor e gli Operatori Olistici possono comunicare le proprie esperienze ai colleghi, garantendo in ogni modo l’anonimato e l’individuazione del cliente o ex-cliente e dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario.
  5. Il dovere al segreto ed alla riservatezza viene meno:
    - se c'è un consenso informato scritto e sottoscritto da parte del cliente o dell’ex-cliente, sempre garantendo la possibilità di ritirare tale consenso nei tempi e nei modi utili rispetto alle finalità per cui viene richiesto;
    4- se vi è una richiesta dall'Autorità Giudiziaria;
    - se la divulgazione di alcune informazioni all’Autorità Giudiziaria sia necessaria al fine di impedire la commissione di un reato di particolare gravità.

Art.10 – Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti

Costituisce illecito disciplinare l’uso di un titolo professionale non conseguito o lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione, così come lo è il mendacio, in qualunque forma e modo, sulla propria formazione e competenza professionale.
E’ altresì illecito disciplinare il comportamento di colui che agevoli o in qualunque altro modo, diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di counseling o consenta che tali soggetti ne abbiano benefici economici.

Art.11 – Prestazioni a distanza

I principi e le norme del presente codice si applicano anche nel caso in cui la prestazione venga effettuata a distanza: internet o altri mezzi elettronici o telematici.

Art. 12 - Rapporto con colleghi

Il Counselor e l'Operatore Olistico sono tenuti a rispettare la professionalità dei colleghi ed a mantenere rapporti basati su lealtà e correttezza.
Il Counselor e l'Operatore Olistico, facendo proprie le finalità dell’Associazione, promuovono e favoriscono rapporti di scambio e collaborazione.
Il Counselor Olistico e l’Operatore Olistico, nella consapevolezza che le giuste relazioni umane sono importanti per la salute collettiva, preferiscono il modello della cooperazione a quello della competizione, si comportano con lealtà nei confronti dei propri simili e dei propri colleghiPossono avvalersi dei contributi di altri specialisti, con i quali realizzano opportunità di integrazione delle conoscenze, in un’ottica di valorizzazione delle reciproche competenze.

Art.13 – Pubblicità

Il Counselor e l'Operatore Olistico possono dare informazioni sulla propria attività professionale.
Contenuto e forma devono essere coerenti con le finalità della tutela del rapporto fiduciario che lega il professionista alla collettività e devono rispondere a criteri di correttezza, trasparenza e veridicità, rispettoso della dignità e del decoro professionale.
Il rispetto dei quali è verificato dal competente Organo dell’Associazione.
In ogni caso, non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa e comparativa, rispetto ad altri professionisti od altre professioni.

Art. 14: Sanzioni e provvedimenti disciplinari

Spetta al Collegio dei Probiviri, quale organo disciplinare, la potestà di infliggere la sanzione ritenta adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
La sanzione dovranno essere adeguate alla gravità dei fatti e deve tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze soggettive ed oggettive che hanno concorso a determinare l’infrazione.
Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto dei principi del diritto alla difesa e del contraddittorio.
Lo svolgimento dell’intero procedimento disciplinare è definito nel Regolamento.

Il socio che violi il presente codice deontologico o lo statuto ovvero i regolamenti è sottoposto alle seguenti sanzioni:

  1. richiamo amichevole;
  2. richiamo formale che se reiterato per più di tre volte comporta automaticamente la sospensione;
  3. sospensione con riammissione condizionata alla frequenza con profitto di corsi di formazione e/o aggiornamento disposti dalla commissione disciplinare;
  4. espulsione

Grazie della lettura,

Barbara